Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori ((soggetti al rischio di delocalizzazione)) attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori 1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti ((per l'autoproduzione)) di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di piu' istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacita' di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri: a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono((, anche indirettamente)), contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacita' di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i); b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante: 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima ((pari a 200 kW ciascuno)); 2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza ((pari almeno a 200 kW)); c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacita' di generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa; d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacita' di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera e' definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive; e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003; f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal ((Gestore dei mercati energetici)) - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa; g) per ((ciascuna)) impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1; h) la quantita' di energia elettrica di cui alla lettera e) e' assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantita' richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantita' in base alle richieste di anticipazione presentate; i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni: 1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE e' determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata; 2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. E' fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile; 3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti; 4) la produzione attesa e' resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME; 5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature; l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte; m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) puo' essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia puo' essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d); n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 3. L'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilita' del GSE, nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facolta' di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la societa' Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. ((4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facolta' di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso gia' esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»: «Art. 12 (Misure di semplificazione). - (omissis). 2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. 4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: «Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. 2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia. 3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.». - Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O.: «Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2. 2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso, affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e' approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019, e' abrogato. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip) definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili. 5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti finali e la partecipazione attiva dei consumatori, domestici e non domestici, connessi in bassa e media tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integra le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di cui al comma 1. 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 «Misure urgenti in materia di energia», pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2010, n. 158: «Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. 2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati personali e sensibili. 4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.». - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50: «Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. 2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».