Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure per promuovere l'autoproduzione  di  energia  rinnovabile  nei
  settori energivori  ((soggetti  al  rischio  di  delocalizzazione))
  attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a  prezzi  equi  ai
  clienti finali energivori 
 
  1. Tenuto  conto  dell'esigenza  di  promuovere  e  accelerare  gli
investimenti ((per  l'autoproduzione))  di  energia  rinnovabile  nei
settori a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano
nazionale integrato per l'energia e il  clima  (PNIEC),  fino  al  31
dicembre  2030,  nel  caso  di  piu'  istanze  concorrenti   per   la
concessione della medesima  superficie  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  gli  enti
concedenti,   ai   fini   dell'individuazione   del   concessionario,
attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti  fotovoltaici  o
eolici volti a  soddisfare  il  fabbisogno  energetico  dei  soggetti
iscritti  nell'elenco  delle  imprese  a  forte  consumo  di  energia
elettrica istituito presso  la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA). 
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica  definisce  un  meccanismo
per  lo  sviluppo  di  nuova  capacita'  di  generazione  di  energia
elettrica da  fonti  rinnovabili  da  parte  delle  imprese  iscritte
nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle  imprese
iscritte  nell'elenco  di  cui   al   comma   1,   anche   attraverso
aggregazione, o  da  soggetti  terzi  con  cui  le  imprese  medesime
sottoscrivono((,     anche     indirettamente)),     contratti     di
approvvigionamento a  termine  per  l'energia  rinnovabile,  per  una
potenza complessiva pari ad almeno il doppio  di  quella  oggetto  di
restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la
nuova capacita' di cui al primo periodo sia  realizzata  da  soggetti
terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura  che
i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i); 
    b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante: 
      1) nuovi  impianti  fotovoltaici,  eolici  e  idroelettrici  di
potenza minima ((pari a 200 kW ciascuno)); 
      2) impianti fotovoltaici, eolici  e  idroelettrici  oggetto  di
potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un  incremento  di
potenza ((pari almeno a 200 kW)); 
    c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera  b),
numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di  cui  alla
medesima lettera b), numero 2), avviene  entro  quaranta  mesi  dalla
data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause  di
forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione  dei  procedimenti
amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova  capacita'  di
generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile  o  ascrivibile
all'impresa; 
    d) nelle more dell'entrata in esercizio  di  nuova  capacita'  di
generazione degli  impianti  di  cui  alla  lettera  b),  le  imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta'  di  richiedere
al GSE l'anticipazione, per un periodo  di  trentasei  mesi,  di  una
quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e  delle
relative garanzie di origine, mediante la stipula  di  contratti  per
differenza a due vie. Il prezzo di cessione  dell'energia  anticipata
ai sensi della presente lettera e' definito  dal  GSE  almeno  trenta
giorni prima del termine per  la  presentazione  delle  richieste  di
anticipazione stessa, tenuto conto  del  costo  efficiente  medio  di
produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di  scala
efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive; 
    e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile
dal GSE, a fronte delle richieste di  anticipazione  ai  sensi  della
lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo
derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di  tariffe
onnicomprensive, di meccanismi del ritiro  dedicato  dell'energia  di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003; 
    f) il  GSE  rende  disponibile  l'energia  elettrica  oggetto  di
anticipazione sul mercato elettrico gestito dal ((Gestore dei mercati
energetici)) - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa; 
    g) per ((ciascuna)) impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma
1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta
di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore,
su  base  annua,  ai   consumi   medi   annui   rilevanti   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1; 
    h) la quantita' di energia elettrica di cui alla  lettera  e)  e'
assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di  cui  al  comma  1  in
relazione alla quantita' richiesta ai  sensi  della  lettera  d)  del
presente comma. Nel caso in cui l'ammontare  complessivo  di  energia
elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE,
lo stesso provvede  a  riproporzionare  le  quantita'  in  base  alle
richieste di anticipazione presentate; 
    i) la restituzione dell'energia  elettrica  rinnovabile  e  delle
relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi  della
lettera d) avviene sulla base di contratti per  differenza  stipulati
tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni: 
      1) la  potenza  oggetto  del  contratto  o,  nel  caso  di  una
molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla  base
delle stime sulla  produzione  attesa  annua  effettuate  dal  GSE  e
differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli
impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta  al
termine del contratto sia pari in valore atteso a quella  oggetto  di
anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota
parte della potenza  degli  impianti,  l'energia  ceduta  al  GSE  e'
determinata  mediante  ripartizione  pro  quota  in  ciascun  periodo
rilevante sulla base della potenza contrattualizzata; 
      2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di
anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo
dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione
per   l'inflazione.   E'   fatta   salva   la   previsione   relativa
all'applicazione   di   indicizzazioni   durante   il   periodo    di
restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo  utilizzati
dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile; 
      3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti; 
      4)  la  produzione  attesa  e'  resa  disponibile  sul  mercato
elettrico gestito dal GME; 
      5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3)  e  4),
si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto
alla produzione di energia rinnovabile  da  impianti  che  utilizzano
tecnologie mature; 
    l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le
imprese iscritte nell'elenco di cui  al  comma  1  presentano  idonea
garanzia a copertura dei rischi  per  il  mancato  adempimento  delle
obbligazioni assunte; 
    m) a copertura del premio della garanzia di cui alla  lettera  l)
puo' essere riconosciuto un  contributo  di  valore  complessivo  non
superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione  di  euro
per ciascuna  impresa,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a  copertura  del
premio  della  garanzia  puo'  essere  riconosciuto   attraverso   la
variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui
alla lettera d); 
    n) per i contratti di approvvigionamento  a  termine  di  energia
rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di  cui  al
comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della  lettera  a)  del  presente
comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal  GME
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. 
  3. L'Autorita' di regolazione  ((per  energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA), con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la
copertura degli oneri  derivanti  dall'anticipazione,  ai  sensi  del
comma 2, lettera  d),  dell'energia  nella  disponibilita'  del  GSE,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali
oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla
componente  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE  ha  facolta'  di
accedere ai dati presenti nel  Sistema  informativo  integrato  (SII)
istituito  presso  la  societa'  Acquirente  Unico  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. 
  ((4-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  i  titolari  di
contratti per differenza stipulati con il GSE ai  sensi  del  decreto
del Ministro della transizione ecologica 16 settembre  2022,  recante
attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34
(cosiddetto Electricity release), di  cui  al  comunicato  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18  ottobre  2022,  che  non
implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono  esercitare
la facolta' di recesso dai contratti stessi senza  l'applicazione  di
penali e senza la regolazione  delle  differenze  tra  il  prezzo  di
allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3  del
predetto articolo 16-bis  maturate  durante  il  periodo  di  vigenza
contrattuale. Le disposizioni di cui al primo  periodo  si  applicano
anche in caso di recesso gia' esercitato  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  «Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»: 
                «Art. 12 (Misure di semplificazione). - (omissis). 
                2. I soggetti  pubblici  possono  concedere  a  terzi
          superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di
          produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili  nel
          rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma  si
          applicano anche ai siti militari e alle  aree  militari  in
          conformita'  con  quanto  previsto  dall'articolo  355  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  «Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: 
                «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione  al
          mercato  elettrico).  -  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di
          utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza  nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
                2. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da  impianti  di  potenza  uguale  o  superiore  a  10  MVA
          alimentati da fonti rinnovabili,  ad  eccezione  di  quella
          prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti  rinnovabili
          di cui al primo periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28  ottobre  1997,   n.   108/1997,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione, essa viene collocata sul  mercato  elettrico
          secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle  regole
          di  dispacciamento  definite  dal  Gestore  della  rete  in
          attuazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79. 
                3. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
                4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
          2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
          al comma 2 viene ceduta al mercato.  Dopo  la  scadenza  di
          tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: 
                «Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti  di
          potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina  delle
          condizioni tecnico-economiche del servizio di  scambio  sul
          posto   dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti
          alimentati da fonti rinnovabili con  potenza  nominale  non
          superiore a 20 kW. 
                2. Nell'ambito della disciplina di cui  al  comma  1,
          l'energia  elettrica  prodotta  puo'  essere  remunerata  a
          condizioni economiche di mercato per la  parte  immessa  in
          rete e nei limiti del valore eccedente il  costo  sostenuto
          per il consumo dell'energia. 
                3. La disciplina di cui al comma 1  sostituisce  ogni
          altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
          impianti, connesso all'accesso e  all'utilizzo  della  rete
          elettrica.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  28,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  «Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O.: 
                «Art.  28  (Accordi  di  compravendita   di   energia
          elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici  -  GME
          S.p.A. (di seguito: GME), al fine di  assicurare  un  avvio
          graduale delle contrattazioni di lungo termine  di  energia
          rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo  scopo
          di  promuovere  l'incontro  tra  le  parti   potenzialmente
          interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati  dei
          contratti che risultano necessari a  garantire  la  massima
          diffusione degli esiti e il  monitoraggio,  anche  ai  fini
          della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
          2. 
                2.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  dei
          contratti di lungo termine, della liquidita' della  domanda
          e  dell'offerta,   nonche'   di   specifici   rapporti   di
          monitoraggio  forniti   dal   GME,   il   Ministero   della
          transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
          affinche'  sia  sviluppata  una  piattaforma   di   mercato
          organizzato,   a   partecipazione   volontaria,   per    la
          negoziazione  di  lungo  termine  di   energia   da   fonti
          rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato  e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
                3. L'articolo  18  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  186  del  9  agosto
          2019, e' abrogato. 
                4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  la  Concessionaria  Servizi
          Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di  seguito:  Consip)
          definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
          gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili  alla
          Pubblica amministrazione attraverso schemi di  accordo  per
          la compravendita di energia  elettrica  di  lungo  termine.
          L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo  periodo
          si aggiunge alle procedure di  acquisto  per  forniture  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili definite da  Consip,
          nell'ambito del piano  d'azione  nazionale  sugli  acquisti
          verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
          a quest'ultima di  acquistare  prevalentemente  energia  da
          fonti rinnovabili. 
                5.  Al  fine  di  garantire  l'aggregazione  di  piu'
          clienti finali e la partecipazione attiva dei  consumatori,
          domestici e  non  domestici,  connessi  in  bassa  e  media
          tensione,  nell'acquisto  di  energia  elettrica  a   lungo
          termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili,  l'ARERA,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, integra le linee guida in materia  di
          gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
          in modo da promuovere,  fra  le  diverse  modalita',  anche
          l'approvvigionamento mediante contratti di  lungo  termine,
          anche per  il  tramite  degli  aggregatori  indipendenti  e
          prevedendo che i consumatori interessati ricevano  adeguata
          assistenza informativa per l'adesione alla  piattaforma  di
          cui al comma 1. 
                5-bis. I  gestori  delle  infrastrutture  ferroviarie
          possono  stipulare  accordi  di  compravendita  di  energia
          elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo  termine  anche
          tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.  129  «Misure
          urgenti in materia di energia», pubblicato nella Gazz. Uff.
          9 luglio 2010, n. 158: 
                «Art. 1-bis (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
                2. Le modalita' di gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
                3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
                4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-bis,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  «Misure
          urgenti  per  il  contenimento   dei   costi   dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali»
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50: 
                «Art.  16-bis  (Integrazione  stabile   delle   fonti
          rinnovabili nel mercato elettrico con  trasferimento  delle
          efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al  fine  di
          garantire la piena integrazione e  remunerazione  di  medio
          termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
          elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
          al mercato elettrico i benefici conseguenti  alla  predetta
          integrazione, il GSE offre  un  servizio  di  ritiro  e  di
          acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta
          da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la
          stipulazione di contratti di lungo termine di  durata  pari
          ad almeno tre anni. 
                2. Il GSE procede, senza oneri a carico  del  proprio
          bilancio,  alla  stipulazione  di  contratti   di   vendita
          dell'energia elettrica da  fonti  rinnovabili  ritirata  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo di  durata  pari  a
          quella dei contratti di acquisto di cui al  medesimo  comma
          1, attraverso gli strumenti informativi e  di  negoziazione
          predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai
          sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo  8  novembre
          2021, n. 199. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
          transizione ecologica,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) il prezzo di vendita offerto dal  GSE  ai  sensi
          del   comma   2   del   presente   articolo,   valorizzando
          opportunamente i differenti  profili  di  produzione  degli
          impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto  dei  valori  di
          investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della
          redditivita' dell'investimento nonche' in  coerenza  con  i
          valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
                  b) le modalita' con le quali  il  GSE  puo'  cedere
          l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti  a
          fonti    rinnovabili    che    beneficiano    di    tariffe
          onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a  lungo
          termine di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo
          nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
          di  cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello  scambio  sul
          posto  di  cui  all'articolo   6   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 387 del 2003, ai quali non  si  applicano  i
          commi 1, 2, 3,  4  e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
          decreto-legge n. 4 del 2022,  garantendo  che  la  medesima
          energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
          alle  piccole  e  medie  imprese,   come   definite   dalla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole  maggiori
          e  che  partecipino  al  servizio  di  interrompibilita'  e
          riduzione istantanea insulare  di  cui  alla  deliberazione
          dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; 
                  c) le modalita' con le quali il GSE cede  l'energia
          di cui al comma 1, garantendo che  i  prezzi  di  cui  alla
          lettera a) siano direttamente praticati ai  clienti  finali
          con  priorita'  per  i  clienti  finali   energivori,   con
          attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; 
                  d) le modalita' di coordinamento del meccanismo  di
          cui al comma 1  del  presente  articolo  con  le  procedure
          previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8
          novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE. 
                4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».